La modalità di cessione del credito relativa alle detrazioni per interventi condominiali antisismici
A giugno 2017 è stata definita la modalità di cessione del credito relativa alle detrazioni per interventi condominiali antisismici e di riqualificazione energetica.
A partire da gennaio 2017, i Condomini beneficiari della detrazione d’imposta per determinati interventi che riguardano le parti comuni degli edifici possono cedere il corrispondente credito ai fornitori.
Oltre ai fornitori che hanno effettuato gli interventi sono ammessi anche altri soggetti privati alla procedura:
- persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa,
- società
- enti
Non è possibile la cessione a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
A questo proposito si segnala che il D.L. 50 del 2017 ha ampliato la possibilità per i soggetti no tax area di cedere il credito per i soli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali per cui saranno emanate specifiche istruzioni.
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, sono compresi anche coloro che non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.
A loro volta i cessionari del credito possono effettuare ulteriori cessioni.
La modalità di cessione dei crediti sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017.
Sono stati prodotti due distinti Provvedimenti, rispettivamente per il sismabonus ed ecobonus, scaricabili in fondo all’articolo.
Per maggiori informazioni sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per scaricare la guida aggiornata vedi:
Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie 2017
La possibilità di cedere il credito fa riferimento, a determinate condizioni, al sismabonus, ma anche al bonus per la riqualificazione energetica.
Nel presente articolo si approfondisce il sismabonus, ma in fondo alla pagina è possibile scaricare anche il Provvedimento relativo alle detrazioni per l’efficienza energetica.
Il sismabonus
Di seguito si riportano i principali aspetti relativi alla modalità di cessione del credito relativi alle detrazioni spettanti per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, sulla base dell’aggiornamento della guida dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che per interventi realizzati fino al 31 dicembre 2021 sulle parti comuni di edifici condominiali che assicurino una riduzione del rischio sismico tale da passare ad una classe di rischio inferiore, la detrazione sale al 75%, mentre arriva all’85% se si passa a due classi di rischio inferiori.
L’ammontare massimo delle spese su cui applicare la detrazione è 96.000 euro per ogni unità immobiliari che fa parte dell’edificio, da ripartirsi in 5 quote annuali.
La modalità di cessione del credito relativa alle detrazioni: il credito cedibile
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata:
- o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile,
- o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Il credito d’imposta acquisito con la procedura di cessione può essere nuovamente ceduto in tutto o in parte dopo che è divenuto disponibile.
Esso diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.
Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
La modalità di cessione del credito relativa alle detrazioni: come avviene la cessione
Il condomino che cede il credito deve comunicare all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario.
La procedura prevede che siano indicati i propri dati, la denominazione e il codice fiscale del cessionario.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
Se i dati della cessione sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi la comunicazione non è necessaria.
L’amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni:
- comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace
- consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia.
I “condomini minimi” che non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore possono cedere il credito incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità.
Il credito attribuito al concessionario è visibile nel “Cassetto fiscale” e potrà essere utilizzato attraverso la funzione di accettazione.
Le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.
Se il cessionario cede, a sua volta, il credito ricevuto, deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate seguendo una procedura telematica.
La modalità di cessione del credito relativa alle detrazioni: come si utilizza il credito ricevuto
Il credito d’imposta attribuito al cessionario va ripartito in cinque quote annuali di pari importo, a meno che non sia oggetto di successiva cessione.
Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.
Se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.
Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
L’Agenzia delle Entrate fornirà le istruzioni per la compilazione del modello.
La modalità di cessione del credito relativa alle detrazioni: i controlli dell’Agenzia
Se viene accertata la mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione in capo al condomino, l’Amministrazione recupera il credito maggiorato di interessi e sanzioni.
Mentre se viene accertata l’indebita fruizione del credito, anche parziale, da parte del cessionario, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, è recuperato nei suoi confronti.
Per maggior approfondimenti scarica:
Guida agenzia delle entrate ristrutturazioni edilizie – giugno 2017
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno
Provvedimento 1058572 (Interventi antisismici)
Provvedimento 1058577 (Riqualificazione energetica)
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