Ridopuntoenergia Dario Ridolfi


La sostituzione dell’impianto nel Conto Termico: Alcune precisazioni

La sostituzione dell'impianto nel Conto Termico: Alcune precisazioni

La sostituzione dell’impianto nel Conto Termico è un requisito molto importante da tenere in considerazione in molti interventi ammessi all’incentivo.

Nel ventaglio di misure previste dal Conto Termico 2.0 si segnala che gli interventi relativi ai:

Prevedono il rispetto della condizione di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con impianti che rispettano determinati requisiti.

Anche l’intervento relativo agli scaldacqua a PdC fa riferimento alla condizione di sostituzione ma solo di scaldacqua elettrici.

Il DM 16 febbraio 2016 (di seguito Decreto) e le Regole applicative forniscono una serie di definizioni a cui è necessario far riferimento.

La sostituzione dell’impianto nel Conto Termico: cosa si intende per impianto climatizzazione invernale

Per impianto di climatizzazione invernale si intende:

impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti di  climatizzazione invernale i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate; ai fini dell’applicazione del Decreto e, in coerenza con la definizione di “sottosistema di generazione” di cui al DM 22 novembre 2012, si assume che stufe e termocamini rientrino tra gli impianti di climatizzazione invernale; inoltre, in accordo con la legge 90/2013, gli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare (stufe, termocamini, ecc.) sono assimilati agli impianti termici se fissi e con somma delle potenze nominali del focolare maggiore o uguale di 5 kWt
Di conseguenza, anche gli apparecchi domestici quali le stufe, se fissi e la cui somma al servizio della singola unità è uguale o superiore a 5 kW, sono assimilati ad un impianto.

La sostituzione dell’impianto nel Conto Termico: cosa si intende per sostituzione 

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si fa riferimento a:

interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al successivo articolo 4 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di più unità immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese.

Ferme restando le varie definizioni fornite, viene precisato inoltre che i generatori di calore sostituiti, oltre all’impiego prevalente per climatizzazione invernale, possono essere destinati anche alla produzione
di acqua calda sanitaria.

Non sono invece ammessi altri impieghi dell’energia termica, né la sola produzione di acqua calda sanitaria.
Viene specificato altresì che, per sostituzione di generatori di calore è da intendersi la rimozione di un vecchio
generatore e l’installazione di un altro nuovo, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze, di potenza termica non superiore al 10% della potenza del generatore sostituito.

L’effettivo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato, mediante presentazione del certificato di smaltimento del generatore o di un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento.

Si evidenzia che, al momento dell’intervento, il generatore da sostituire deve essere funzionante e deve erogare l’energia termica alle utenze dell’edificio/unità immobiliare.

 

La sostituzione dell’impianto nel Conto Termico: cosa si intende per potenziamento

Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del sistema di generazione ante-operam si configurano come potenziamento dell’impianto esistente. Tuttavia, qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di cui dall’art. 6, comma 7, lettera d) del Decreto.

Nelle Regole Applicative viene precisato che, nei casi di sostituzione di un generatore di calore esistente che comporta un incremento della potenza ex ante di più del 10%, per gli interventi di categoria 2 (interventi relativi alle fonti energetiche rinnovabili termiche), è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato in merito al corretto dimensionamento del nuovo impianto rispetto ai fabbisogni energetici dell’edificio/unità immobiliare per la climatizzazione invernale o di riscaldamento della serra, anche se la potenza dell’impianto è inferiore a 35 kW.

Nel caso di interventi di installazione di stufe e termocamini, l’asseverazione di cui sopra non è richiesta per potenze post operam fino al 15 kW.

Nei casi di sostituzione parziale (quindi in caso di centrale termica costituita da più generatori in cui viene sostituito almeno un generatore), il controllo sull’eventuale incremento di potenza, in riferimento al rispetto del 10% di cui sopra, deve essere effettuato sulla potenza termica nominale complessiva post operam, rispetto a quella complessiva ante operam.

La sostituzione dell’impianto nel Conto Termico: la potenza dell’impianto

Per potenza termica nominale o potenza termica utile di un impianto termico si intende

somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell’intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, articolo 1, lettere q), r), s) e t);

Ai fini dell’applicazione del Decreto, per potenza termica nominale si deve intendere la potenza termica nominale utile (salvo quando specificato diversamente), ovvero la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento (DM 22 novembre 2012 “Modifica dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”). Le condizioni di prova sono definite dalla normativa tecnica.

Per gli interventi che riguardano la sostituzione di generatori di calore si utilizza come grandezza di
riferimento la potenza termica nominale utile, con l’esclusione degli interventi di installazione di generatori
a condensazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto, per cui si fa riferimento alla potenza
termica nominale al focolare.

 

Per approfondire ulteriormente il Conto Termico 2.0 consigliamo la lettura del post che ne introduce gli aspetti generali :

Il Conto Termico 2.0, nuove opportunità e regole d’uso

 

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