Ridopuntoenergia Dario Ridolfi


Stagione termica: quando è possibile accendere gli impianti termici

Stagione termica: quando è possibile accendere gli impianti termici

La data di inizio della stagione termica viene convenzionalmente individuata nel 15 ottobre, che rappresenta il giorno da cui è possibile accendere gli impianti di riscaldamento.

In realtà l’avvio della stagione termica non è uguale in tutta Italia ma dipende dalla zona climatica del comune.

Nel dettaglio, il territorio nazionale è stato suddiviso in 6 zone climatiche in funzione dei gradi giorno (GG), con cui è stato classificato ogni comune italiano.

La zona climatica in cui ricade il comune influisce sulla durata della stagione termica e sul periodo di accensione giornaliero degli impianti.

RIDO - stagione termica - zone climatiche

La durata di accensione giornaliera degli impianti, ad esclusione di quelli che ricadono in zona F, deve ricadere tra le ore 5 e 23 di ciascun giorno.

Stagione termica: le zone climatiche

Il periodo di accensione degli impianti, in relazione delle diverse zone climatiche, è il seguente:

  • A – Dal 1 dicembre al 15 marzo, per 6 ore al giorno
  • B – Dal 1 dicembre al 31 marzo, per 8 ore al giorno
  • C – Dal 15 novembre al 31 marzo, per 10 ore al giorno
  • D – Dal 1 novembre al 15 aprile, per 12 ore al giorno
  • E – Dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore al giorno
  • F – Nessuna limitazione

Un aspetto importante relativo agli obblighi connessi alla stagione termica è che, per i comuni che ricadono nelle zone più fredde (zona climatica F), non sono previste limitazioni di alcun tipo.

Mentre spostandosi progressivamente nelle zone più calde,  viene previsto una minore durata della stagione termica, con l’obiettivo di disciplinare e ridurre i consumi energetici nazionali.

Ad esempio, per i comuni che ricadono in zona climatica E il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento va dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno.

Alcune città classificate in zona climatica E sono ad esempio:

Nord-Ovest: Alessandria; Aosta; Asti; Bergamo; Biella; Brescia; Como; Cremona; Lecce; Milano; Novara; Padova; Pavia; Sondrio; Torino; Varese; Vercelli.
Nord-Est: Bologna; Bolzano; Gorizia; Modena; Parma; Piacenza; Pordenone; Ravenna; Reggio Emilia; Rimini; Rovigo; Treviso; Trieste; Udine; Venezia; Verona.
Centro: Arezzo; Perugia; Frosinone; Rieti.
Sud: Campobasso; Enna; L’Aquila; Potenza

Nella seguente tabella sono sintetizzati gli obblighi e la durata della stagione termica in relazione alla zona climatica del comune dove è ubicato l’impianto termico.

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la temperatura misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad  attività industriali, artigianali e assimilabili
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Stagione termica: deroga agli obblighi 

Il sindaco può ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze o di eventi climatici eccezionali, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente  massima.

Le eventuali deroghe devono essere adottate dal sindaco con con propria ordinanza e devono essere prontamente comunicati alla popolazione.

Per approfondire in modo più esteso definizioni ed aspetti legislativi connessi agli impianti termici si consiglia la lettura del seguente post:

L’impianto termico: cosa è ed obblighi legislativi

 

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