Ridopuntoenergia Dario Ridolfi


L’Attestato di Prestazione Energetica (APE): cosa è e quando serve

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE): cosa è e quando serve

L’ Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un immobile tramite delle Classi Energetiche.

L’APE ha l’intento di favore una scelta consapevole dell’utente finale, rendendo disponibili le informazioni energetiche di un edificio in una forma semplificata e più facilmente fruibile.

La prestazione energetica rappresenta la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria.

Per gli edifici non residenziali viene considerato anche il contributo per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.

In Italia la certificazione energetica è stata introdotta da oltre 10 anni, in ordine temporale le disposizioni più recenti a riguardo sono state introdotte ad ottobre 2015 con 3 Decreti Ministeriali pubblicati il 26 Giugno 2015 che riguardano:

  • Adeguamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
  • Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
  • Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

Oltre che strumento per valutare i consumi energetici di un immobile, l’APE è pensato per “far consigliare” dal professionista interventi di riqualificazione energetica efficaci.

Una voce significativa dell’Attestato di Prestazione Energetica riguarda il campo delle raccomandazioni che il professionista per migliorare la qualità energetica dell’immobile.

Quando è necessario l’Attestato di Prestazione Energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici demoliti e ricostruiti.

Anche i nuovi volumi climatizzati per ampliamenti oltre il 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi sono sottoposti a tale obbligo.

In quest’ultimo caso, il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi edifici è richiesto limitatamente ai volumi nuovi.

Per gli edifici esistenti, l’APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione.

Gli annunci immobiliari devono riportare le principali informazioni dell’Attestato d Prestazione Energetica.

L’obbligo vige anche in caso di ristrutturazione importante, cioè per interventi su elementi dell’involucro esterno di entità superiore al 25% della superficie.

Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con multe che possono arrivare fino a 18.000 Euro.

L’APE può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda del caso specifico.

Deroga all’obbligo di redigere l’Attestato di prestazione energetica

Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica i seguenti immobili:

  1. fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
  2. edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
  3. immobili agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
  4. edifici che risultano non compresi nelle categorie di cui al DPR 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L’attestato di prestazione energetica è però richiesto per le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica
  5. edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  6. ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  7. fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita
  8. manufatti non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del Decreto Legislativo (ad esempio: una serra senza strutture edilizie)

Al seguente link è disponibile l’elenco esaustivo dei i casi di esclusione dall’obbligo dell’APE

Inoltre chiunque può commissionare volontariamente la redazione di una APE per individuare interventi per migliorare le prestazioni energetiche del proprio immobile anche se non sottoposto all’obbligo.

Alcune delle principali caratteristiche dell’ Attestato di Prestazione Energetica

La nuova scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili è composta da 10 classi.

Le classi, che vanno da A4 (più efficiente) a G ( meno efficiente), sono determinata tramite l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio in termini di energia primaria non rinnovabile.

Nelle seguenti immagini sono riportate le prime 2 pagine del modello di APE:

Al seguente link è possibile consultare il modello completo di Attestato di Prestazione Energetica: Vai al documento

Il campo relativo ad interventi migliorativi dell’Attestato di Prestazione Energetica

Nella seconda pagina dell’APE è previsto il campo raccomandazioni, dove il professionista elenca gli eventuali interventi consigliati per ridurre i consumi energetici dell’immobile.

Sono previste delle caselle per la stima dei risultati conseguibili, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato di prestazione energetica.

Risulta quindi fondamentale rivolgersi ad un professionista esperto in materia per valutare correttamente i benefici di eventuali interventi su immobili esistenti.

Chi può redigere l’Attestato di Prestazione Energetica

L’APE deve essere redatto da un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il DPR 75/2013 descrive i percorsi di studio e di qualificazione che i professionisti devono aver seguito per essere abilitati alla redazione dell’APE.

Chi redige l’APE non deve avere legami di parentela con il committente e, nel caso di edifici esistenti, non deve avere legami con chi esegue i lavori o il produttore di componenti, per garantire un adeguato livello di imparzialità

Nel caso di nuova costruzione, non deve essere coinvolto nelle attività di progettazione o realizzazione dei lavori.

Diverse Regioni hanno istituito un “catalogo” di professionisti qualificati consultabile online tramite apposito portale.

Il professionista incaricato è obbligato d effettuare almeno un sopralluogo per acquisire e verificare i dati necessari alla redazione dell’APE.

L’Attestato di Prestazione Energetica elaborato e sottoscritto dal professionista deve essere trasmesso all’autorità competente (Regione o Provincia Autonoma) per poi essere consegnato al cliente.

Quanto tempo è valido l’Attestato di Prestazione Energetica

L’APE vale dieci anni a partire dalla data del suo rilascio, ma deve essere aggiornato ogniqualvolta vengano eseguiti degli interventi che modifichino le prestazioni energetiche dell’immobile.

Tuttavia tale periodo di validità è funzione del rispetto della normativa relativa al controllo degli impianti termici.

In particolare devono essere rispettati gli obblighi previsti dal DPR 74/2013 in relazione al controllo, alla manutenzione dell’impianto termico.

Maggiori informazioni in merito gli obblighi a cui è sottoposto l’impianto termico sono diponibili al seguente articolo:

Gli obblighi legislativi a cui è sottoposto l’impianto termico

Se i controlli obbligatori non sono effettuati, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.

Ad ogni Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato il Libretto di impianto per la climatizzazione.

Quanto costa un Attestato di Prestazione Energetica

Quale è il giusto prezzo per un APE? Il costo per la redazione di un APE conforme alla normativa dipende da diversi fattori.

In molti articoli specialistici ci si riferisce ad un prezzo congruo quando si parla di 150/200 € ad APE ma il ragionamento è riduttivo.

Il giusto prezzo dipende dall’entità e dalle caratteristiche dell’immobile, aspetti che si riflettono sul numero di ore di approfondimento, sopralluogo, analisi in situ ed elaborazioni dati da effettuare da parte del professionista.

D’altronde più è grande e complessa dal punto di vista costruttivo una struttura, maggiore è l’impegno richiesto al tecnico.

Quindi non esiste un prezzo assoluto a cui far riferimento, il prezzo di un APE dipende dalle condizioni di ogni caso specifico e dal grado di approfondimento dell’analisi.

Uno studio di dettaglio, eseguito con perizia da un soggetto competente, risulta molto importante soprattutto per vecchi immobili in quanto, tramite le “raccomandazione” riportate nell’apposito campo dell’APE, è possibile valutare le proposte di intervento mirate a ridurre i consumi energetici (ed economici) per migliorare le prestazione energetiche dell’edificio.

In merito ai prezzi bassi di alcuni servizi di elaborazione APE low-cost (anche a 40/50€), si ribadisce che per la redazione dell’APE è obbligatorio il sopralluogo e che un APE non conforme espone sia i professionisti che sottoscrivono il documento che i committenti ad una serie di rischi e sanzioni.

A riguardo si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

Vendere un immobile con APE non conforme

APE a 30 euro, annullato bando pubblico in Lombardia

L’APE è a carico del costruttore, nel caso di edifici nuovi, o dal proprietario/detentore dell’immobile, nel caso di edifici esistenti.

 

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