Obbligo di copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili
Il Decreto Legislativo 28/2011, con l’art. 11 e l’allegato 3, disciplina l’obbligo di copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili.
Tale imposizione fa riferimento esclusivamente agli interventi relativi ai progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti.
Prevedendo l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
Per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende un edificio esistente ricadente in una delle due seguenti categorie:
- avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Per maggiori informazioni sugli obblighi relativi agli impianti termici si rimanda al seguente articolo:
Gli obblighi legislativi connessi agli impianti di riscaldamento
Obbligo di copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili: soglie percentuali da rispettare
L’obbligo di copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabile prevede che gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti siano progettati in modo da garantire il rispetto contemporaneo rispetto della copertura dei consumi con FER per il 50% dei consumi previsti per:
- l’acqua calda sanitaria
- la somma del contributo relativo al riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS ( aumentato anch’esso al 50% a partire dal 1° gennaio 2018)
Tali soglie non possono essere rispettare solo tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Inoltre deve essere rispettato l’obbligo di installazione di impianti rinnovabili per la produzione di energia elettrica con potenza minima pari a P:0,02xS (kW).
Con S superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno e 0,02 coefficiente derivante dal rapporto (1/k) e con k pari a 50 a partire dal 2017.
In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici gli elementi devono essere aderenti o integrati nei tetti con stessa inclinazione e orientamento della falda.
L’obbligo relativo alla copertura del 50% di ACS e del 50% della somma tra riscaldamento + rafrescamento + ACS non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Per maggiori informazioni su cosa sia una rete di teleriscaldamento e quale è il suo principio di funzionamento vedi il seguente post:
Teleriscaldamento, cosa è e come funziona
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di fonti rinnovabili deve essere
evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di progetto esaminando la non fattibilità di
tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
L’inosservanza dell’obbligo di copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio relativo all’intervento specifico.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del D.Lgs 28/2011 possono accedere agli incentivi statali solo limitatamente alla quota eccedente tale obbligo.
Ad esempio, per il conto termico, in caso sussista tale adempimento da rispettare, è necessario conservare apposita relazione asseverata per attestare questo aspetto.
Per maggiori informazioni sulle opportunità che offre il Conto Termico leggi il seguente articolo:
Il Conto Termico 2.0, nuove opportunità e regole d’uso
Obbligo di copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili: Deroghe, riduzioni e incremento dell’obbligo
Nelle zone A di cui al DM 1444/1968, le soglie percentuali sono ridotte del 50% mentre per gli edifici pubblici gli obblighi precedenti sono incrementati del 10%.
Le regioni hanno facoltà, con apposite disposizioni territoriali, di incrementare la quota d’obbligo.
l’obbligo di copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili non si applicano agli edifici che ricadono nell’ambito dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
In tal caso il progettista deve evidenziare che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il carattere storico e artistico dell’edificio.
Nei piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori d’obbligo debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse.
A riguardo si segnala ad esempio le limitazioni riprese dalla Regione Emilia Romagna condivise congiuntamente con le altre Regioni del Bacino del Padano:
Limitazioni per migliorare la qualità dell’aria in Emilia Romagna
In merito al contributo delle fonti energetiche rinnovabili si consiglia anche la lettura del seguente articolo sulla copertura dei fabbisogni energetici nazionali con FER:
L’energia da fonti energetiche rinnovabili in Italia nel 2016
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