Cosa sono le ESCo (Energy Service Company)?
Con il termine ESCo, ovvero Energy Service Company, ci si riferisce a società che offrono servizi integrati in ambito energetico.
Una ESCo è in particolare un’impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, a fronte della stipula di un contratto in cui siano stabiliti condizioni chiare, assumendosi in molti casi l’onere dell’investimento ed i rischi connessi.
Particolare attenzione viene data a questa categoria di soggetti giuridici, anche per il ruolo che viene attribuito loro dalla legislazione italiana.
Nel seguente filmato Dario Di Santo della FIRE ne illustra gli aspetti caratteristici principali.
La definizione di ESCo per la legislazione italiana
Secondo la definizione introdotta dal DLgs 115/2008 per ESCo si intende:
“persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, cio’ facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”
A partire da luglio 2016, le diagnosi energetiche relative all’obbligo di cui all’art 8 del DLgs 102/2014, devono essere eseguite da ESCo certificate secondo la norma UNI CEI 11352:2014 o da EGE (esperti in gestione dell’energia) certificati con la UNI CEI 11339.
Anche per accedere in qualità di Soggetto Responsabile al Conto Termico e per gestire i Certificati Bianchi, le ESCo devono essere certificate UNI CEI 11352.
Per maggiori informazioni su Conto Termico e Certificati Bianchi vedi i seguenti approfondimenti:
Il Conto Termico 2.0, opportunità e regole d’uso
Certificati Bianchi, cosa sono e come funzionano
Le ESCo in Italia
Secondo L’Energy Efficiency Report (ed. luglio 2017) del PoliMI le ESCo certificate in Italia al 31 dicembre 2016 erano 272, di cui 45 nate dopo il 2012.
Le ESCO istituite hanno origini e caratteristiche diverse, che ad esempio possono essere:
- Società impiantistiche, di gestione e manutenzione impianti
- Società sorte ad appositamente (soprattutto per il ruolo centrale che hanno le ESCo nei principali meccanismi incentivanti del settore)
- Utilities, fornitori di combustibili od energia elettrica
- Fornitori di componenti ed apparecchiature tecnologiche
Secondo quanto specificato dalla Commissione Europeo, una assetto declinato in forma leggermente diversa delle ESCo sono le ESPC (Energy Service Provider Company).
Le ESPC sono società che operano sempre offrendo servizi energetici integrati ma che non garantiscono:
- garanzia del risparmio energetico e/o economico
- remunerazione in funzione del risparmio conseguito dall’utente
- finanziamento tramite terzi dell’intervento o tramite proprie risorse
A titolo indicativo, alcuni dei servizi offerti possono comunque riguardare la fornitura e l’installazione di apparecchiature ed impianti efficienti e/o la riqualificazione dell’immobile, la gestione e la degli impianti, la fornitura di energia, la consulenza specialistica per il miglioramento energetico, l’ottenimento di alcuni incentivi legati alla diminuzione dei consumi.
Per alcuni soggetti non va trascurato il fatto che l’offerta di un servizio omnicomprensivo dalla diagnosi energetica, alla progettazione, realizzazione, gestione degli impianti, finanziamento e prevedendo forme contrattuali definite, può risultare molto accattivante in determinati contesti.
Soprattutto per categorie che hanno bassa capacità di esposizione finanziaria, quali ad esempio le Pubbliche Amministrazioni, il finanziamento tramite terzi risulta cruciale per poter realizzare l’intervento.
In determinate casistiche viene scelto anche di non ricorrere al finanziamento tramite terzi optando per soluzioni di finanziamento interno.
I contratti EPC
Una forma contrattuale molto diffusa nel settore sono gli Energy Performance Contract, ovvero contratti EPC.
In particolare, il DLgs 102/2014, art. 2 prevede la seguente definizione:
“contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”
L’allegato 8 dello stesso Decreto Legislativo descrive gli elementi minimi che tali contratti devono rispettare.
Strutturare bene un contratto EPC con finanziamento tramite terzi può significare:
- non doversi indebitare direttamente con somme ingenti in caso di mancanza di risrse interne
- ridurre i rischi finanziari e di gestione degli impianti
- avere un unico interlocutore, anche in fase di manutenzione e gestione degli impianti, che conosce le specifiche teniche.
- la possibilità di conseguire benefici economici ed energetici significativi
In ogni modo è fondamentale prestare particolare attenzione alla stesura ed alle clausole del contratto per garantire il raggiungimento dei risultati attesi ed assicurarsi che i guadagni della ESCo siano proporzionali ai risultati conseguiti e alle specifiche dell’intervento, garantendo la tutela dell’utente finale.
Ma va anche tenuto conto del punto di vista della ESCO che si fa carico dei rischi e dei costi per la realizzazione delle opere e per la gestione e deve giustamente garantire un adeguato profitto.
Questo tipo di contratto è sostenibile economicamente solo sopra certe entità e non risulta che ci siano adeguate marginalità per piccoli interventi.
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