Ridopuntoenergia Dario Ridolfi


Competenza del GSE sulla validità dei titoli abilitativi degli impianti

Competenza del GSE sulla validità dei titoli abilitativi degli impianti

Competenza del GSE sulla validità dei titoli abilitativi degli impianti – recente sentenza definisce il perimetro di competenza del Gestore dei Servizi Energetici

Con la sentenza n. 2859/2018,il Consiglio di Stato fa chiarezza in merito ai poteri attribuiti al GSE dall’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Il contenzione era relativo alla qualifica di “impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR)” relativo ad un impianto eolico.

L’art 42 del DLgs 28/2011 contiene la disciplina relativa ai poteri di controllo e di sanzione del GSE.

Il comma 1 definisce l’oggetto della verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza, che deve avvenire sulla documentazione trasmessa e con controlli a campione sugli impianti.

Al comma 2 viene previsto che, rimangono in capo ai rispettivi enti le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete.

Mentre il comma 4 riporta che, nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l’esito degli accertamenti effettuati.

Da questo viene dedotto che il controllo operato dal GSE ha carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo.

Il GSE non può quindi spingersi sino alla verifica della legittimità dello stesso a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore.

Il Consiglio di stato ne deduce che il GSE si deve limitare a verificare l’esistenza del titolo autorizzativo, non potendo sindacare la legittimità e conseguentemente l’efficacia dello stesso.

Qualora il GSE dubiti della legittimità di un atto rilasciato da altra amministrazione deve interfacciarsi con quest’ultima, invitandola all’esercizio dei propri poteri.

Competenza del GSE sulla validità dei titoli abilitativi degli impianti – la sentenza

Sentenza n. 2859/2018 del Consiglio di Stato

 

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