Circolari e chiarimenti sulle detrazioni fiscali 2018
Circolari e chiarimenti sulle detrazioni fiscali 2018 – tutte le novità del primo semestre 2018.
A seguito dei significativi aggiornamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2018 per le detrazioni fiscali, ulteriori chiarimenti e precisazioni sono state fornite nel 2018 da parte dell’Agenzia dell’Entrate.
Per approfondire gli aspetti principali relativi all’Ecobonus per la riqualificazioni energetica e sulle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, si rimanda ai rispettivi approfondimenti:
Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica 2018
Le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie 2018
Circolari e chiarimenti sulle detrazioni fiscali 2018 – circolare 7/E del 4 aprile 2017
Con la Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 è stata pubblicata la prima “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016”.
Possibilità di fruire delle detrazioni da parte del convivente
A pagina 20 della circolare viene specificato che:
“Per quanto riguarda, invece, le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente“
Mentre, per quanto stabilito dalla Legge Cirinnà, le unioni civili sono equiparate al vincolo del matrimonio e quindi vigono gli stessi diritti dei coniugi alle detrazioni.
Possibilità di accedere alle detrazioni per edifici collabenti
Con Edifici collabenti si intende un immobile che a causa dell’accentuato livello di degrado, dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici non è abitabile o agibile e quindi non è in grado di produrre reddito.
In pratica anche ci si riferisce ad edifici profondamente danneggiati e ruderi.
Con la circolare viene chiarito che anche gli edifici collabenti possono beneficiare delle detrazioni.
Questo chiarimento è stato fatto perché il requisito di accatastamento/esistenza è il pressuposto per accedere alle detrazioni.
Esso viene rispettato quindi anche per gli immobili rurali e classificati in categoria F2 (appunto, unità collabenti) ed ottenere l’Ecobonus.
Altro requisito fondamentale perché le unità collabenti possano ottenere le detrazioni è che siano dotate di un impianto di riscaldamento.
Non è però necessario che l’impianto sia funzionante, basta che sia situato negli ambienti oggetto dell’intervento.
Limiti di spesa per ecobonus e sismabonus per interventi condominiali su pertinenze
La circolare fornisce chiarimenti anche in relazione alla possibilità di accedere alle detrazioni per eventuali unità pertinenziali.
In particolare, a pagina 249, viene previsto che:
“L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 768.000 (96.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea”
Anche a pagina 296, per un altro esempio, viene previsto che:
“L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 320.000 (40.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà.”
Circolari e chiarimenti sulle detrazioni fiscali 2018 – circolare n. 11/E del 18 maggio 2018
La circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati.
Tra questi soggetti rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.
Per “altri soggetti privati” devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La cessione può avvenire anche nei confronti delle ESCo e delle Società di servizi energetici (SSE) accreditate presso il GSE.
Per maggiori informazioni sulle ESCO vedi il seguente link:
Cosa sono le ESCO
Viene inoltre ribadito il divieto di cessione diretta a società finanziarie, ad eccezione dei casi in cui il contribuente sia soggetto “no tax area”.
La cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
Circolari e chiarimenti sulle detrazioni fiscali 2018 – chiarimento su invio dati precedenti al 30 marzo
Sul portale ENEA per le comunicazioni relative alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica viene segnalo che:
“Si avvisano gli utenti e si chiarisce che il portale d’invio Finanziaria 2018, è attivo dal 30/03/2018. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è antecedente il 30/03/2018, considerando che l’indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati previsti decorre dal 30 marzo 2018“
Vista la forte incertezza degli operatori del settore dovuta alla mancata pubblicazione del Decreto atteso per la revisione dei requisiti di accesso al meccanismo, questa proroga rappresenta una boccata d’aria.
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