Revisione obiettivi europei sulle energie rinnovabili al 2030
Il 14 giugno 2018 è stato raggiunto l’accordo a livello europeo per la revisione obiettivi europei sulle energie rinnovabili al 2030.
In tale data i rappresentanti del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione UE hanno sottoscritto l’accordo per aggiornare gli obiettivi dell’Unione Europea in campo energetico ed ambientale.
Per le energie rinnovabili viene previsto l’innalzamento al 32% del target di copertura dei consumi con fonti rinnovabili al 2030.
L’ambizioso obiettivo è più altro rispetto alla proposta di revisione iniziale del 27%, ma minore rispetto all’ultima ipotesi del 35%.
Viene anche prevista una clausola di revisione al 2023, per ricalibrare gli obiettivi in funzione dell’avanzamento della tecnica e dei risultati ottenuti.
Revisione obiettivi europei sulle energie rinnovabili al 2030 – gli aspetti principali
Alcune delle principali disposizioni che modificano o integrano la Direttiva 2009/28/CE sono di seguito riportati.
All’articolo 1 vengono aggiunti i nuovi aspetti previsti per il periodo successivo al 2020, come ad esempio:
- l’obiettivo vincolante di ’autoconsumo di energia da rinnovabili,
- il miglioramento dei biocarburanti,
- la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.
L’articolo 3 definisce l’obiettivo dell’Unione per il 2030 a partire dal 2021, indicando gli obiettivi nazionali per il 2020 come scenari di riferimento.
Si ricorda che per l’Italia è previsto un obiettivo del 17% al 2020, già superato 2 anni fa.
A riguardo si consiglia la lettura del seguente articolo di approfondimento:
Fonti rinnovabili verso il 2020
L’articolo 4 detta i principi generali che gli Stati membri possono applicare nel mettere a punto regimi di sostegno efficaci per l’energia elettrica da fonti rinnovabili.
In particolare viene previsto che è necessario evitare distorsioni dei mercati dell’energia elettrica e di garantire che i produttori tengano conto della domanda e dell’offerta di energia, nonché di eventuali vincoli di rete.
Il tutto integrando l’energia da fonti rinnovabili nel mercato dell’energia elettrica con procedure di gara aperte, trasparenti competitive, non discriminatorie ed efficaci sotto il profilo dei costi.
Per informazioni sul mercato elettrico italiano vedi il seguente post:
Il mercato elettrico – scenari strategici
L’articolo 7 (ex art. 5), il consumo finale lordo di energetica viene sempre computato come la somma del contributo dell’energia elettrica, per il riscaldamento e raffrescamento e per i trasporti, ma vengono introdotte delle limitazione sull’impiego di colture alimentari e foraggiere.
Attenzione viene posta anche alla tracciabilità con l’introduzione di banche dati nazionali dei combustibili atte ridurre il rischio di frode.
Molte importanti revisioni sono introdotte agli artt. 15, 16 e 17 in relazione alle domande di autorizzazione degli impianti rinnovabili:
- Viene prevista l’istituzione di uno o più sportelli unici amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni.
- Il processo unico amministrativo non può superare i 3 anni
- I progetti dimostrativi e quelli con potenza elettrica inferiore a 50 kW potranno accedere ad una procedura semplificata e connettersi previa comunicazione.
Vedi anche l’articolo sul ruolo delle rinnovabili sul mercato elettrico:
Le rinnovabili sul mercato elettrico
L’articolo 19 contiene alcuni aggiornamenti per il sistema della garanzia d’origine per:
- estenderlo al gas rinnovabile;
- rendere obbligatorio il rilascio delle garanzie di origine per il riscaldamento e il raffrescamento su richiesta del produttore;
- rendere obbligatorio l’uso delle garanzie di origine per le comunicazioni di informazioni riguardanti sia il settore dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili sia dei gas da fonti rinnovabili;
- consentire il rilascio di garanzie di origine per l’energia elettrica da fonti rinnovabili che riceve un sostegno finanziario ed è allocata mediante vendita all’asta, facendo uso dei ricavati per compensare i costi del sostegno alle rinnovabili;
- migliorare le procedure amministrative mediante l’applicazione della norma CEN.
L’articolo 21 prevede un ruolo maggiormente definito per i consumatori. consentendo loro un autoconsumo senza restrizioni e di essere remunerati per l’energia immessa in rete.
Mentre l’articolo 23 mira a potenziare l’impiego di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento.
Per questo vine previsto un incremento annuo del 1% per la quota di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento.
A riguardo si consiglia la lettura dell’articolo:
Consigli per un impianto di riscaldamento efficiente
Nel seguente articolo viene consentito ai consumatori di ottenere informazioni sul rendimento energetico del teleriscaldamento e di interrompere l’acquisto, a livello di edificio, di calore/freddo da un sistema di teleriscaldamento se essi stessi, o un terzo per loro conto, possono raggiungere un significativo miglioramento del rendimento energetico mediante misure adottate a livello di edificio.
Esso apre inoltre i sistemi di riscaldamento e raffrescamento locale ai produttori di riscaldamento e raffrescamento da rinnovabili e di calore o freddo di scarto o ai terzi che agiscono a loro nome.
Per maggiori informazioni sulle reti di teleriscaldamaneto vai il seguente post:
Teleriscaldamento, cosa è e come funziona
L’articolo 25 istituisce l’obbligo per i fornitori di combustibili di fornire una determinata percentuale (il 6,8% nel 2030) di combustibili a basse emissioni e provenienti da fonti rinnovabili.
Nel seguente articolo 26 vengono rafforzati i criteri in materia di sostenibilità per la bioenergia.
In particolare viene esteso il campo di applicazione a biomassa e biogas per il riscaldamento e il raffrescamento e la produzione di energia elettrica.
Il criterio di sostenibilità per le biomasse di origine agricola è razionalizzato al fine di ridurre l’onere amministrativo.
Viene introdotto un nuovo criterio di sostenibilità per la biomassa forestale basato sul rischio, insieme all’obbligo, inserito nel regolamento LULUCF, di assicurare la corretta contabilizzazione del carbonio risultante dall’uso della biomassa forestale per la produzione di energia.
Inoltre, il risparmio di gas serra applicabile ai biocarburanti è portato al 70% per i nuovi impianti ed è applicato un obbligo di risparmio dell’80% al riscaldamento/raffrescamento e all’energia elettrica da biomassa.
Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi, i criteri dell’Unione riguardo la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non si applicano ai piccoli impianti di riscaldamento/raffrescamento da biomassa con una capacità inferiore a 20 MW.
In merito alla Revisione obiettivi europei sulle energie rinnovabili al 2030, si consiglia a riguardo anche la lettura della Strategia Energetica Nazionale attualmente in vigore:
Se ti è piaciuto l’articolo condividilo sui social e metti “mi piace” su facebook e linkedin per aggiornamenti in tempo reale.
Recommended Posts
Rapporto statistico fonti rinnovabili 2017
7 febbraio 2019
Aggiornamenti sui dati statistici del burden sharing 2018
28 settembre 2018
Rapporto statistico sul fotovoltaico 2017
25 settembre 2018