Chiarimenti della cassazione sulle responsabilità per opere non a regola d’arte
La 3a sezione civile della Cassazione, nell’ordinanza n. 16323 del 21 giugno 2018, si è espressa sulle responsabilità per opere non a regola d’arte.
In particolare il contenzioso riguardava la realizzazione di un muro di contenimento in un’azienda agricola.
Il Consulente Tecnico di Ufficio ha rilevato che il manufatto non possedeva le caratteristiche tecniche richieste e che l’unica soluzione perseguibile fosse la demolizione con ricostruzione dell’opera.
Responsabilità per opere non a regola d’arte: l’esito della sentenza per i soggetti coinvolti
Nella sentenza viene chiarito che il progettista può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell’opera a seguito di una sbagliata progettazione che porta alla realizzazione dell’opera non a regola d’arte.
La sentenza non evidenzia la responsabilità solidale di appaltatore e progettista/direttore dei lavori.
La Corte di Cassazione ricorda infatti che:
“è consolidata affermazione nella giurisprudenza della Corte (da ultimo, Cass. n. 3651 del 2016), quella per cui in tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l’unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell’obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”
Se quindi il danno subito dal Committente per opera non conforme dipende da inadempienze concorrenti dell’appaltatore e del progettista comporta che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente ad entrambi per il risarcimento dell’intero danno.
Il debitore escusso ha verso l’altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta.
Per leggere la sentenza completa clicca il seguente link:
Ordinanza della Corte di Cassazione 16323 del 21 giugno 2018
Si consiglia anchedi leggere l’approfondimento:
Vendere un immobile con APE non conforme – sentenza della Cassazione
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