Ridopuntoenergia Dario Ridolfi


Certificati Bianchi, pubblicato il Decreto correttivo del DM 11 gennaio 2017

Certificati Bianchi, pubblicato il Decreto correttivo del DM 11 gennaio 2017

Decreto correttivo del DM 11 gennaio 2017 – importanti aggiornamenti per il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica

Pubblicato in Gazzetta ufficiale n.158 del 10 luglio il Decreto 10 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale Decreto ha aggiornato il Decreto 11 gennaio 2017 relativo, con l’obiettivo di stabilizzare il meccanismo che aveva visto un’impennata nei prezzi sino a sfiorare i 480 €/TEE a giugno 2018.

Se non conosci il meccanismo dei Certificati Bianchi consigliamo la lettura del post introduttivo sull’argomento:

Certificati Bianchi, cosa sono e come funzionano

Decreto correttivo del DM 11 gennaio 2017 – le principali novità

Il Decreto, entrato in vigore l’11 luglio 2018, prevede tra gli aspetti principali che:

  • il valore massimo per ogni certificato bianco è 250 euro
  • viene modificata la definizione di consumo baseline:

consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline e’ pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all’art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all’intervento, il consumo di baseline e’ pari al consumo di riferimento.

Inoltre alcuni importanti aggiornamenti riguardano il fatto che:

  • viene rivista la tabella degli interventi ammissibili (allegato 1). Vedi la tabella al seguente LINK
  • sono introdotte 8 nuove schede standardizzate (allegato 2):
    • Installazione LED illuminazione
    • LED per l’illuminazione stradale Industria
    • Installazione motori elettrici
    • Installazione impianti di produzione dell’aria compressa
    • Bolletta “smart” Mobilità sostenibile
    • Sistema propulsivo delle navi
    • Acquisto flotte di veicoli ibridi
    • Acquisto flotte di veicoli elettrici

Decreto correttivo del DM 11 gennaio 2017 – emissione speciale di Certificati Bianchi

Un altro aspetto significativo è che il GSE potrà emettere, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica.

Il valore unitario di tali Certificati sarà pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo.

In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro.

Tali Certificati non potranno essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve e saranno contraddistinti da una specifica tipologia.

Inoltre, non avranno diritto al contributo tariffario e potranno essere acquisiti solo se il soggetto obbligato detiene già titoli per il 30% dell’obbligo.

Per consultare il Decreto completo vai al seguente LINK

Decreto correttivo del DM 11 gennaio 2017 – Comunicazione del GME

A seguito della pubblicazione in GU del Decreto correttivo del DM 11 gennaio 2017, il GME ha comunicato che:

In conformità alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 10 Maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 158 del 10 luglio 2018, gli operatori del Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica e/o del Registro dei Titoli di Efficienza Energetica sono tenuti a trasmettere al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., presso la Direzione Monitoraggio, Analisi e Statistiche, la comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h).

In particolare l’art. 1, comma 1, lettera h) si riferisce al fatto che:

I soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi sono tenuti a comunicare al GME le partecipazioni detenute nel capitale sociale di altri soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato  dei Certificati Bianchi, fornendo l’elenco con l’indicazione nominativa delle società partecipate e il valore percentuale di ciascuna di tali partecipazioni; sono altresì tenuti a comunicare l’eventuale presenza, nel Mercato o nel Registro, di altri soggetti  appartenenti al medesimo gruppo societario.

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